Aggiornamento del regolamento per l’equity crowdfunding

 In Equity Crowdfunding, News, Normativa

“E pur si muove!” diceva Galileo Galilei.

La frase venne pronunciata al termine del processo d’inquisizione nel quale rinnego la propria teoria sull’eliocentrismo. A “muoversi”, naturalmente, è la Terra, secondo la teoria copernicana.

Mentre ieri, 3 Dicembre 2015, qualcosa si è mosso nell’universo italiano dell’equity crowdfunding. CONSOB ha rilasciato il documento di consultazione con le proposte di modifica del regolamento attualmente in vigore. Il documento (consultabile qui) è sottoposto ad una nuova consultazione pubblica fino al 11 Gennaio 2016; data entro il quale dovranno pervenire le domande di chiarimento.

Le principali novità introdotte riguardano:

Procedura di investimento completamente online

Potrebbe rappresentare la “scomparsa” della procedura MiFID di profilazione; introduce la facoltà  per le piattaforme, come WeAreStarting, di sottoporre direttamente l’investitore ad un analisi di appropriatezza. Questo senza dovere passare per l’intermediario finanziario (in caso di WeAreStarting, il gruppo bancario Banco Popolare).

Migliorie 

  • Chi investe, può evitare di stampare e firmare documenti e questionari, e  non deve necessariamente recarsi presso una filia bancaria per confermare l’investimento. Tutto avverrà online.
  • Il problema di sopra-soglia/sotto-soglia viene meno, e con questo più flessibilità sull’investimento.

Dubbi e perplessità

  • Da chiarire le modalità e le complessità intrinseche con cui avverrà l’analisi di appropriatezza dell’investitore da parte dei portali.

Investitori professionali anche "su richiesta"

Investitori abituali o investitori con esperienza nel settore possono richiedere di essere profilati come investitori professionali “su richiesta”. Allargando la definizione degli investitori professionali, le possibilità di chiusura delle campagne, e di trovare il 5% previsto (che deve essere necessariamente sottoscritto da una di queste figure), aumentano notevolmente.

Requisiti per la richiesta (almeno 2 su 3)

  • il cliente ha effettuato operazioni di dimensioni significative sul mercato in questione con una frequenza media di 10 operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti;
  • il valore del portafoglio di strumenti finanziari del cliente, inclusi i depositi in contante, deve superare € 500.000;
  • il cliente lavora o ha lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presupponga la conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti.

La bozza di regolamento, rilasciata ieri, arriva dopo una prima consultazione in cui AIEC (Associazione Italiana delle piattaforme di Equity Crowdfunding) propose le principali linee guida da seguire per migliorare il regolamento tuttora in essere. La necessità di aggiornare tale regolamento è dovuta all’uscita della legge (Investment compact), nel Marzo 2015, che ha introdotto una nuova categoria d’impresa: le PMI innovative.

L’introduzione di queste modifiche potrebbe cambiare drasticamente il mercato dell’equity crowdfunding in Italia? Diteci la vostra!

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